Legge Regionale 25/2001 sul trasporto sanitario

Legge Regionale 25/2001 sul trasporto sanitarioLegge Regionale 22 maggio 2001, n. 25.  Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario.


Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 30.05.2001

Art. 01 – Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione

del servizio sanitario nazionale), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, realizzata

mediante l’utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente

normativa:

a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita

“autoambulanza di soccorso”;

b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria

definita “autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali”.

c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con

carrozzeria definita “autoambulanza di trasporto”;

2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende

unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni

statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Art. 02 – Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario

1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.

2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l’istanza per

l’autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, secondo le modalità stabilite con il regolamento attuativo

della presente legge.

3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta

modifica dell’autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 03 – Divieti

1. É vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall’ articolo 1 , comma 2, esercitare sul territorio regionale il

trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.

2. L’Azienda sanitaria non può stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza

di autorizzazione o, nei casi di cui all’ articolo 1 , comma 2, in mancanza dell’accertamento della struttura

responsabile in materia dell’Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei

requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione necessaria per

l’esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende

Ospedaliere.

3. É vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il

quale l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l’accertamento sul possesso

dei requisiti.

Art. 04 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a:

a) garantire che l’utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal

regolamento di attuazione della stessa;

b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed

anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;

c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le

autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;

d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l’aspetto tecnico che per quello sanitario;

e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;

f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all’articolo 7,

nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;

g) assicurare l’adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto

alle attività di trasporto e di soccorso;

h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i

trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività di soccorso, sia contro

gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all’attività di trasporto;

i) comunicare alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività,

nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;

j) comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell’ente o associazione.

Art. 05 – Vigilanza e controllo

1. L’attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall’Azienda unità sanitaria locale competente per

territorio, mediante un’apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento

attuativo della presente legge.

Art. 06 – Sanzioni e relative procedure applicative

1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la

sanzione amministrativa da un minimo di 2500 Euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000 Euro, pari

a lire 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell’autorità comunale

competente, per i successivi tre anni.

2. L’utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all’esercizio

dell’attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270

ad un massimo di 4000 Euro, pari a lire 7.745.080.

3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di

1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a lire 11.617.620, nonché la sospensione

dell’autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell’autorizzazione non si sia adeguato, nel

termine di 30 giorni, alle prescrizioni dell’autorità comunale competente.

4. L’utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad

autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa

da un minimo di 600 Euro, pari a lire 1.161.762, ad un massimo di 1500 Euro, pari a lire 2.904.405.

5. L’autorità comunale competente può revocare l’autorizzazione:

a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia

provveduto alla dovuta regolarizzazione;

b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;

c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il

soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta

un’altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. É fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8,

comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La competenza all’applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta.

9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle violazioni della

presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali.

Art. 07 – Personale, attrezzature e materiali

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di

attuazione, previa comunicazione alla IV Commissione consiliare permanente, competente in materia di

sanità.

2. Entro il medesimo termine di 120 giorni di cui al comma 1, con decreto del dirigente del competente

ufficio regionale, sono approvate:

a) la tabella con la quale sono individuati i requisiti del personale delle autoambulanze, in relazione all’attività

di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario e/o all’attività di trasporto sanitario di soccorso e di

rianimazione;

b) la tabella con la quale sono individuate le attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui devono

essere dotate le autoambulanze in relazione alle predette tipologie.

Art. 08 – Applicazione delle disposizioni

1. L’applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all’articolo

7.

Art. 09 – Norme transitorie

1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all’articolo 8, nonché i procedimenti relativi ad

istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il

suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60

(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).

2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui

all’articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità

anche dopo la data di cui all’articolo 8 della presente legge.

4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all’articolo 8 sono

conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993

5. Dalla data di pubblicazione sul BURT delle tabelle di cui all’articolo 7 i competenti uffici della Giunta

regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai

Comuni interessati, nell’ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.

Art. 10 – Abrogazioni

1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio

del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all’articolo 8